LO STATUTO
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata “Club Orobico Auto d’Epoca” (di seguito “Club Orobico”). Essa aderisce all’Automotoclub Storico Italiano — A.S.I., e per esso alla Federation Internationale Voitures Anciennes — F.I.V.A., ispirandosi ai suoi principi e adottandone la regolamentazione, impegnandosi a rispettarli.
Articolo 2 – SEDE E RECAPITO
La sede dell’Associazione è nel Comune di Pedrengo (BG), via Signorelli n. 6; può essere trasferita in altro luogo, purchè entro i confini della Provincia di Bergamo, stabilito con decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice. Il luogo e i giorni delle riunioni sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati a tutti i soci.
Articolo 3 – ATTIVITA’ E SCOPO
- L’Associazione, ente non commerciale, è una libera Associazione morale, non persegue fini di lucro e si dichiara apolitica.
- Ha finalità esclusivamente culturale, proponendosi, quale contributo alla cultura dell’automobile tutte le attività utili allo scopo, di accrescere l’interesse e la conservazione verso le Autovetture di interesse storico o collezionistico, non in funzione del loro valore venale, ma del loro valore come testimonianza storica culturale.
- Per il raggiungimento dello scopo culturale, il “Club Orobico” svolge le attività seguenti:
- riunisce in sodalizio gli amatori e i possessori di auto di interesse storico o collezionistico
- redige, mantiene aggiornato e conserva il registro degli esemplari in possesso dei soci;
- promuove ricerche sulla storia di detti esemplari;
- patrocina, organizza e partecipa a manifestazioni e raduni didette auto;
- persegue finalità di solidarietà sociale.
Articolo 4 – SOCI
- Possono aderire al “Club Orobico” tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone i fini ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, chiedono di farne parte inoltrando domanda al Consiglio Direttivo. L’accettazione della richiesta è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo che dovrà tener conto della personalità, della moralità e della attività inerente in precedenza svolta dal richiedente. In caso di non accettazione della domanda, ne sarà data motivata ragione all’interessato.
- Possono supportare il “Club Orobico” il coniuge ed i figli conviventi dei soci, non quali associati ma quali “Amici del Club Orobico” con quota ridotta al 50% della quota di iscrizione al Club e senza diritto di voto. Inoltre, possono essere, con decisione del Consiglio Direttivo, identificate categorie di soci cui verranno applicate quote di iscrizione diversificate.
- Il numero dei soci è illimitato e l’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo inferiore all’anno solare, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- Tutti i soci hanno uguali diritti a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
- L’adesione al “Club Orobico” comporta per il Socio di maggiore età il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi.
Articolo 5 – DECADENZA DAI DIRITTI
- Decadono dalla qualità di associati, su delibera del Consiglio Direttivo, i soci che non abbiano versato la quota annuale di associazione entro il 30 marzo di ogni anno. Nel periodo intercorrente fra il primo gennaio ed il trenta marzo di ciascun anno solare, l’esercizio dei diritti sociali è sospeso in capo a ciascun associato sino alla data del pagamento effettivo della quota annuale.
- Il Consiglio Direttivo, con votazione unanime, può decidere l’espulsione di quei soci resisi responsabili di gravi atti nei confronti del “Club Orobico” o di ogni altro atto contrario al comune senso della morale.
Articolo 6 – ORGANI SOCIALI
- Sono organi sociali:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Consiglio dei Probiviri. - Tutte le cariche sociali sono onorifiche e potranno dar luogo solo a rimborsi di spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e idoneamente documentate.
- L’elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all’elettorato attivo e passivo, ferma la necessaria capacità di agire e i requisiti inderogabili di legge.
Articolo 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
- E’ l’organo sovrano e deliberante dell’associazione, in seduta ordinaria provvede tra l’altro alla:
– nomina del Consiglio Direttivo;
– nomina del Consiglio dei Probiviri;
– approvazione del rendiconto annuale.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta inviata ad ogni socio almeno 10 (dieci) gg. prima della riunione con specificato l’ordine del giorno. - L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’assemblea in seduta straordinaria è convocata in qualunque momento dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e, comunque, su richiesta motivata di almeno due terzi dei soci. E’ convocata con le medesime regole dell’assemblea ordinaria.
- L’assemblea in seduta straordinaria provvede tra l’altro a:
– esame e delibera su modifiche allo Statuto;
– scioglimento dell’associazione e fissazione delle relative modalità. - L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono comunque fatti salvi i quorum costitutivi o deliberativi previsti da specifiche disposizioni del presente statuto o da norme inderogabili di legge.
- Ogni socio dispone di un unico voto ed è ammesso ad esercitarlo se in regola con la quota sociale dell’anno in corso al momento della delibera.
- Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di delega scritta: ogni socio non può esibire più di 3 (tre) deleghe; le votazioni si effettuano con voto segreto.
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- E’ l’organo esecutivo dell’Associazione ed opera ai fini del raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 e in esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea (che possono ridursi a un minimo di sette in mancanza dei candidati di cui al successivo comma 7). Esso dura in carica per tre anni e i Suoi componenti sono rieleggibili.
- I consiglieri assegnano al loro interno, per elezione, le seguenti cariche sociali:
– Presidente
– Vice Presidente
– Segretario — Tesoriere
– Vice segretario – Vice Tesoriere
dotate dei poteri e delle mansioni specificate. - PRESIDENTE: rimane in carica tre anni, presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Con l’approvazione dello stesso può istituire Commissioni, nominarne i componenti e fissare le regole di gestione delle commissioni; egli stesso ne farà parte ex-officio.
– VICEPRESIDENTE: sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo in tutte le mansioni inerenti alla carica.
– SEGRETARIO: esegue i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo, custodisce i documenti dell’Associazione, redige e conserva i registri di cui all’art. 3, comma 3.
– TESORIERE: Custodisce i fondi di cassa dell’Associazione, depositati in una banca scelta dal Consiglio Direttivo. Tiene i libri contabili a disposizione dei soci per consultazione e riferisce all’Assemblea della situazione finanziaria. Mantiene i contatti con i soci.
– VICESEGRETARIO — VICETESORIERE: sostituisce il Segretario e/o Tesoriere in caso di impedimento temporaneo in tutte le mansioni inerenti alla carica. - Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni di legge. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante nel conteggio finale.
- Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avranno luogo prima della chiusura dell’esercizio precedente, e il nuovo Consiglio entrerà in carica nella pienezza delle sue funzioni il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo.
- La designazione dei candidati deve essere fatta per iscritto e le candidature dovranno pervenire al recapito del “Club Orobico” almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. Non possono candidarsi, ne far parte a qualunque titolo del Consiglio Direttivo, i soci che non abbiano raggiunto almeno un biennio completo di anzianità associativa, o che non siano in regola con il versamento della quota annuale.
- Le votazioni per il Consiglio si terranno con le modalità di cui all’art. 7 comma 7. Risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze dai soci presenti di persona o per delega.
- I consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio decadranno automaticamente dalla loro carica.
- Qualora uno o più consiglieri lasciassero l’incarico durante il mandato, per dimissioni, decadenza, espulsione o altro motivo saranno chiamati a sostituirli i primi dei non eletti, secondo l’ordine derivante dal numero dei voti ottenuto. Il mandato dei consiglieri così cooptati si chiude alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Se il Consigliere uscente ricopre incarichi, il Consiglio Direttivo, dopo cooptazione del sostituto, procede ad una nuova delega.
Articolo 9 – QUOTA SOCIALE
- E’ annuale, valida per anno solare ed è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo anche ai sensi dell’art.4 comma 2 dello Statuto.
- Il mancato versamento nei termini prescritti mette il socio moroso in posizione irregolare di fronte all’Associazione e ne comporta la decadenza ai sensi dell’art. 5.2.
Articolo 10 – AMMINISTRAZIONE
- I beni immobili di cui il “Club Orobico” sia proprietario per acquisti, lasciti, donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo dispone le forme di investimento dei fondi disponibili.
- Le rendite patrimoniali, le quote sociali annue, nonché i proventi comunque derivanti al “Club Orobico” dall’esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini sociali.
- Tutte le entrate derivanti da atti di liberalità verranno accolte con riserva di accettazione, sulla quale sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Direttivo.
- Tutte le spese straordinarie o comunque ingenti devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. L’omessa richiesta di approvazione solleva il Consiglio stesso da ogni responsabilità civile, che ricadrà sul Contraente in prima persona, ferme le norme inderogabili di legge.
Articolo 11 – BILANCIO
- L’esercizio sociale va dall’11 dicembre al 10 dicembre dell’anno successivo. Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio consuntivo.
- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- I Bilanci devono restare depositati presso la sede del “Club Orobico” nei 2 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione e durante l’assemblea stessa.
Articolo 12 – AVANZI DI GESTIONE
All’associazione “Club Orobico” è vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali o quote di patrimonio, per l’intera durata in vita dell’Associazione medesima. Essa ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
- Il collegio dei PROBIVIRI è composto da tre soci che eleggono, nel loro seno, il Presidente del Collegio. Eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci, il Collegio rimane in carica per un triennio, e alla scadenza del mandato i componenti possono essere rieletti.
- Al Collegio è demandato il compito di esprimere pareri in relazione a questioni inerenti l’organizzazione e le vicende associative, sottoposte al suo esame dagli organi dell’ente o da uno o più associati.
- I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nell’ambito del “Club Orobico”.
Articolo 14 – OSSERVANZA DELLO STATUTO
Non è ammessa l’ignoranza dello Statuto da parte dei soci. Qualora un socio non fosse in possesso di una copia dello Statuto del “Club Orobico” è tenuto a farne richiesta al Segretario.
Articolo 15 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento deciso dall’Assemblea, il “Club Orobico” ha obbligo di devolvere il suo patrimonio e ogni altra attività residua ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 N° 662, salvo diverse disposizioni successivamente emanate dal legislatore.
Articolo 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile Italiano in materia di Associazioni e alla legislazione vigente in materia.